La responsabilità amministrativa, nel diritto italiano, consiste nella responsabilità patrimoniale prevista a carico alla pubblica amministrazione (intesa come responsabilità degli enti pubblici e anche dei funzionari della P.A.) nei confronti di altri soggetti.
Essa trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 28 della Costituzione, dove si legge che funzionari e dipendenti dello Stato sono ‘direttamente responsabili’ degli ‘atti compiuti in violazione di diritti’ e che la responsabilità civile si estende ‘allo Stato e agli enti pubblici’.
Quando parliamo di responsabilità amministrativa, quindi, facciamo riferimento a diverse situazioni, che possiamo distinguere come segue.
La responsabilità della pubblica amministrazione verso altri soggetti
Lo Stato o altri enti pubblici sono responsabili per quegli atti legittimi che prevedono, in corrispondenza ad una norma di legge, il sacrificio dell’interesse privato a fronte di quello (ritenuto superiore) pubblico.
Stato ed altri enti pubblici possono anche violare degli obblighi imposti dalla legge o assunti da questi stessi soggetti; e questo può far scaturire responsabilità contrattuale. Si pensi per esempio al caso della responsabilità dello Stato che violi una clausola del contratto di compravendita concluso con un privato; ovvero, ad una controversia relativamente ad un dipendente pubblico in relazione al suo rapporto di lavoro.
In tutti questi casi, la responsabilità contrattuale, sulla base di una nutrita dottrina, è dell’ente stesso e non dei suoi dipendenti.
Si ha, al contrario, responsabilità extracontrattuale quando l’illecito non si inserisce nell’ambito di un rapporto giuridico preesistente fra l’ente pubblico ed un altro soggetto.
Anche in questo caso la dottrina ritiene che la responsabilità sia non del singolo funzionario che agisce, in quanto longa manus della P.A., ma dell’ente stesso.
La responsabilità dei dipendenti pubblici verso terzi
Anche gli stessi dipendenti e funzionari pubblici possono essere ritenuti responsabili nei confronti di terzi, sulla base dell’articolo 22 del Testo Unico 3/1957 sul Pubblico Impiego.
L’articolo in questione dispone che i dipendenti pubblici siano responsabili per il danno ingiusto commesso nei confronti di terzi, purché commesso con colpa grave o dolo.
In questo caso, è diritto del privato esercitare l’azione di risarcimento nei confronti di quello specifico pubblico dipendente responsabile del fatto danno in questione, e, se sussiste anche estensione di responsabilità in capo alla P.A. sulla base dell’articolo 28 della Costituzione, anche agendo direttamente nei confronti dell’amministrazione. Dato che capire quando la responsabilità sia del singolo dipendente non è semplice, la dottrina esclude in genere che si possa ritenere responsabile il dipendente che abbia ubbidito ad un obbligo che doveva eseguire, o in caso di legittima difesa o stato di necessità.
Responsabilità dei dipendenti pubblici verso l’amministrazione
I dipendenti possono rispondere anche nei confronti dell’amministrazione della quale fanno parte, sia in via patrimoniale che disciplinare. La responsabilità disciplinare sorge se il dipendente pubblico viola un dovere d’ufficio. Le conseguenze, a seconda della gravità del comportamento, possono arrivare anche al licenziamento.
Invece quella patrimoniale scaturisce quando i funzionari o impiegati dello Stato abbiano causato un danno allo Stato o all’amministrazione di appartenenza, anche solo per colpa o per negligenza.
Inoltre la P.A. può agire contro il dipendente in rivalsa dei danni se essa abbia dovuto risarcire un terzo danneggiato dall’impiegato che abbia fatto valere la responsabilità dell’amministrazione.
In generale, quindi, la responsabilità dei dipendenti e dei funzionari pubblici verso l’amministrazione di appartenenza sussiste anche a prescindere dalla colpa del comportamento, tranne in alcuni casi specificati nella legge nei quali è necessario provare la colpa del dipendente, o la colpa grave o il dolo, prima di far valere la responsabilità del medesimo. Per limitare la responsabilità civile dei dipendenti, soprattutto in caso di gravi danni, la Corte dei Conti ha la possibilità di chiedere il risarcimento anche solo di parte del danno.