La disciplina dell’istituto dell’espropriazione di pubblica utilità conferisce all’amministrazione il potere di acquistare, in maniera coattiva, il diritto di proprietà privata, allo scopo di realizzare un’opera di utilità pubblica. Nel Decreto del Presidente della Repubblica, numero 327 del 2001, si dichiara che l’espropriazione serve per ‘l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità’.
L’articolo 42 della Costituzione regola questo fenomeno in linee generali, individuando l’istituto come una deroga all’assolutezza della proprietà privata: infatti essa nei casi previsti dalla legge, e con un indennizzo, può essere ‘espropriata per motivi di interesse generale’.
La ratio dell’istituto affonda le radici nella prioritaria importanza attribuita dalla legge all’interesse pubblico, rispetto a quello privato. Per cui si può giungere anche ad espropriare una proprietà privata, laddove quella stessa serva per il raggiungimento di un obbiettivo, di un fine, di un’opera pubblica o di pubblica utilità; si può, quindi, sacrificare l’interesse del privato in vista di quello pubblico. Dubbi ha suscitato, nell’interpretazione, la nozione di ‘pubblica utilità’, perché non è definita dalla legge. Infatti in questo campo la pubblica amministrazione risulta avere una certa discrezionalità che neppure il giudice amministrativo è in grado di sindacare.
Opere di pubblica utilità sono per esempio scuole, piazze, strade, ecc.
La riserva di legge e l’indennizzo
Punti cardine di questo istituto sono la riserva di legge e l’obbligo di indennizzo, sanciti direttamente dalla Costituzione.
In primo luogo, la legislazione ordinaria deve stabilire in maniera dettagliata i singoli procedimenti di espropriazione, nonché tutti i presupposti che devono ricorrere per poter giungere all’espropriazione di pubblica utilità.
Nella concretezza della realtà, il quadro di quest’istituto è abbastanza confusionario; con il D.P.R. numero 327 del 2001, già citato, il legislatore ha cercato di riportare un po’ di chiarezza nel sistema dell’istituto.
La Costituzione stabilisce anche che chi deve subire l’esproprio del bene abbia diritto ad un equo indennizzo. L’indennità ovviamente viene quantificata guardando al valore del bene e alle sue caratteristiche al momento della cessione, per calcolarla in maniera giusta. Il parametro base per il calcolo dell’indennizzo è quello del valore venale del bene, cioè del prezzo di mercato.
Per esempio se viene espropriato un terreno edificabile l’indennità è pari al valore venale del bene.
È previsto un aumento del 10% dell’importo se il privato accetta immediatamente l’offerta della Pubblica Amministrazione.
La procedura di espropriazione
Quando la Pubblica Amministrazione ha intenzione di avviare il procedimento che porta all’espropriazione di un bene, in primis deve comunicare ai diretti interessati questa volontà.
Per esempio l’intenzione di costruire opere pubbliche (scuole, ecc.) deve già risultare dal piano urbanistico del territorio; se non è stata programmata, l’espropriazione non è legittima. Quindi quando il Comune approva o modifica il piano regolatore, deve già indicare quali edifici andranno espropriati.
Il vincolo per il futuro esproprio dura cinque anni, la proroga è possibile solamente se vi siano delle motivazioni idonee e comprovate. Se i cinque anni trascorrono senza che inizi il procedimento e non vi sono proroghe, i privati potranno andare avanti ad utilizzare il bene.
Entro i cinque anni dall’individuazione del vincolo di espropriazione sui beni, l’ente pubblico è tenuto all’emanazione della c.d. dichiarazione di pubblica utilità: un documento nel quale si specifica nel dettaglio perché viene conseguita l’espropriazione, l’inizio ed il termine dei lavori, ecc.
Entro 30 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione notifica la somma che intende corrispondere al proprietario. Quest’ultimo può controbattere entro 30 giorni presentando documenti ed osservazioni. Gli uffici tecnici sono tenuti ad intervenire per definire la somma a titolo di indennità. Il proprietario può rifiutare l’offerta, se è irrisoria, e chiedere una nuova perizia. Se neppure questa lo soddisfa, l’amministrazione deve incaricare una Commissione provinciale per l’effettuazione delle stime: la somma da loro scelta è definitiva anche per il privato.