Il ricorso amministrativo consiste in un rimedio previsto dalla legge per risolvere una controversia circa un atto amministrativo che il ricorrente considera lesivo del proprio interesse. Al ricorso fa in genere seguito l’istanza di richiesta d’annullamento, riforma, o revoca dell’atto amministrativo.
Il ricorso in sede amministrativa esiste in primis per separare i ricorsi amministrativi da quelli di altre specie; in secondo luogo, è meno dispendioso di altri tipi di tutela, in quanto non si tratta di tutela giurisdizionale; in terzo luogo, permette la valutazione di ragioni che attengono alla discrezionalità amministrativa, cosa che in altre sedi non potrebbe essere valutata.
I ricorsi amministrativi hanno lo scopo di far valere una lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi.
Nel nostro ordinamento possiamo distinguere quattro tipologie di ricorsi amministrativi, che analizzeremo singolarmente.
Il ricorso gerarchico proprio
Questo ricorso consiste in quello prodotto dal soggetto in tutela di un diritto o di un interesse legittimo, che sia stato leso dalla P.A. Viene proposto dal soggetto-organo gerarchicamente superiore rispetto a quell’organo che ha prodotto l’atto in questione. Solamente l’organo gerarchicamente superiore può proporre un ricorso nei confronti dell’organo gerarchicamente inferiore.
L’atto amministrativo contro il quale si ricorre deve essere viziato da motivi di legittimità o merito.
Il ricorso può essere presentato all’ente o organo che ha emesso l’atto, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto al ricorrente; o, se la notifica non c’è stata, entro trenta giorni da quando il ricorrente ne abbia avuto notizia. L’esito del ricorso deve essere comunicato entro 90 giorni dal ricevimento.
Secondo la più seguita giurisprudenza, se nei confronti del medesimo atto amministrativo vengono proposti sia il ricorso gerarchico che il ricorso giurisdizionale, dovrebbe sempre prevalere quest’ultimo e quello gerarchico dovrebbe essere ritenuto inammissibile.
Ricorso gerarchico improprio
Il ricorso gerarchico improprio è un ricorso amministrativo, che viene prodotto da chi voglia tutelare un diritto/interesse legittimo contro atti della P.A. Questo tipo di ricorso è differente da quello precedente perché viene presentato ad un organo della P.A. che non ha alcun rapporto gerarchico con quello che ha prodotto l’atto contro il quale si ricorre.
Si può quindi verificare il ricorso gerarchico improprio nel caso in cui l’atto sia stato deliberato da un organo amministrativo collegiale, ovvero da uno dei vertici della P.A., o da amministrazioni che dipendano dal punto di vista funzionale da altre.
L’atto può essere impugnato se è viziato per motivi di legittimità oppure di merito.
Ricorso in opposizione
Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo atipico, che viene proposto per tutelare un interesse legittimo (o un diritto soggettivo) sia per motivi di merito che di legittimità.
Il ricorso in opposizione, a differenza di quelli visti fino a questo momento, viene proposto dal medesimo organo che ha emanato un provvedimento non definitivo.
Il ricorso in opposizione può essere proposto solamente nei casi specificamente stabiliti dalla legge, dato che si tratta di un rimedio atipico (o eccezionale) e non di un istituto di carattere generale.
Il ricorso in questione può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell’atto impugnato o dalla sua emanazione. Sotto il profilo del procedimento del ricorso, si tengano presenti le stesse norme valide per il ricorso gerarchico. L’istruttoria deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso; decorso tale termine, esso si intende respinto.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Questo tipo di ricorso è previsto negli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. Si tratta di uno strumento alternativo, rispetto alla giustizia amministrativa, ed è volto alla tutela dei diritti soggettivi/interessi legittimi lesi da un provvedimento definitivo dell’amministrazione pubblica.
Questo rimedio si distingue dagli altri perché ha ad oggetto un provvedimento definitivo; possono essere fatti valere solamente vizi di legittimità. Inoltre fra questo ricorso ed il ricorso al giudice amministrativo, è prevista solamente un’opzione: una esclude l’altra, per evitare che il consiglio di Stato si pronunci due volte sulla medesima questione e per evitare la violazione del ne bis in idem. Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto lesivo.