cambia la legittima difesa

La Camera ha approvato, il 4 maggio del 2017, una proposta di legge che vuole modificare la legge sulla legittima difesa, istituto contenuto nella legge 13/02/2006 numero 59 e negli articoli 52 e 59 del Codice Penale. Si tratta di una rivisitazione della disciplina che dovrebbe essere volta a ‘favorire’ la difesa a colui che si trovi in presenza di un ladro nelle ore notturne, ma che in realtà ha dei punti poco chiari.

Dato che il tema della legittima difesa è più che mai scottante ed attuale, ed è un tema che si incrocia oltre con gli aspetti penali anche con quelli politici, sociali e col delicato argomento dell’autotutela, è meglio cercare di capire quale fosse la disciplina di legge prima della progettazione delle modifiche, la portata della difesa legittima ai sensi del codice penale, ed infine in quale modo si intenda modificare la legge. Guarderemo anche ai punti critici ed alle nuove esigenze di sicurezza e di tutela che la popolazione richiede, specialmente alla luce degli ultimi fatti di sangue.

Vediamo quindi tutti i punti della vecchia legge sulla legittima difesa, prima di analizzare come essa cambi.

L’articolo 52 del codice penale

L’articolo 52 del codice penale stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Notiamo innanzitutto che perché operi la scriminante in questione, il fatto deve essere astrattamente un reato; l’offesa deve essere ingiusta, cioè secondo la giurisprudenza deve trattarsi di un torto, di un evento dannoso, e non in senso solo e meramente giuridico (‘contra ius’) ma anche come evento dannoso in senso di contrario alle valutazioni sociali della giustizia.

La difesa può riguardare la tutela di un diritto proprio, o di un diritto altrui (nel qual caso si parla di difesa ‘altruistica’). Il pericolo deve essere ‘attuale’ (e questo ci fa comprendere perché da sempre la giurisprudenza ha escluso la possibilità che possa configurare legittima difesa lo sparare ad un ladro ormai in fuga, quando l’offesa non è più attuale).

Molto importante, e punto critico della questione, è la ‘proporzionalità fra difesa ed offesa’.

Questo punto è fondamentale in quanto per stabilire se la scriminante operi è anche necessario che la difesa da parte di chi subisce l’aggressione non superi nettamente l’offesa. Per esempio, non c’è proporzionalità fra difesa e offesa se si massacra a bastonate un ragazzino senza armi che si è introdotto in casa.

La relazione di proporzione deve essere stabilita sulla base del rapporto fra mezzi offensivi e difensivi, nella relazione fra il male minacciato e quello inflitto. Si tratta del c.d. ‘bilanciamento degli interessi’ che il giudice deve operare in relazione al caso concreto.

Esiste, in proposito, la c.d. ‘legittima difesa putativa’, che si verifica laddove l’aggressione non sia mai esistita (e neppure la situazione di pericolo) tuttavia l’agente viene indotto a credere il contrario a causa di un apprezzamento dei fatti erroneo, purché il suo erroneo convincimento abbia un fondamento di obiettività. Basti pensare al caso del gioielliere che spari al rapinatore che, pur non armato, finge di esserlo in maniera credibile.

La legittima difesa domiciliare

cambia la legittima difesaLa legge 59/2006 sulla legittima difesa stabilisce che chiunque sorprenda un intruso nella propria casa possa reagire, anche con un’arma da fuoco.

Questo ‘diritto’ alla reazione, per tutelare la propria o altrui incolumità ed i propri beni, conosce comunque una serie di limiti che è stata accortezza della legge penale specificare e della giurisprudenza limare ulteriormente.

Il secondo comma dell’articolo 52 del codice penale dice che “sussiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o altrui incolumità b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. È la cosiddetta legittima difesa domiciliare.

La legittima difesa domiciliare ha creato dei grossi problemi interpretativi. Questa legge stabilisce innanzitutto che sussiste, anzi viene presupposta la proporzionalità fra reazione ed aggressione quando l’uso dell’arma per difendere la propria incolumità, quella di altri o quella dei beni venga posta in essere all’interno di certi luoghi, che sono il domicilio, ma anche (come ricorda l’articolo 52 del codice penale) “ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Alcuni ritengono che si tratti di una nuova ipotesi di legittima difesa, oppure di una scriminante autonoma. In questi casi il giudice dovrà limitassi a controllare che suscitano i presupposti della norma e quindi sarà sollevato dall’analisi sulla sussistenza o meno della proporzionalità fra aggressione e reazione. Altri giuristi ritengono che invece né più né meno il giudice sarebbe tenuto a valutare l’esistenza della proporzionalità.

Cosa cambia con la riforma

Che cosa cambia con la riforma della legittima difesa?

La proposta di legge passata alla camera sostanzialmente vuole far sì che si ritenga sempre esclusa la colpa della persona che si trova nel domicilio ed utilizza un’arma (detenuta legittimamente) contro l’aggressore, purché ci siano due condizioni che ricorrono:

  • un grave turbamento psichico che porta a valutare erroneamente la situazione;
  • il turbamento sia causato dall’aggressore.

Lo Stato dovrà accollarsi quindi le spese legali, se vengono riconosciute queste situazioni.

La proposta di legge contiene anche l’aggiunta di un comma all’articolo 52 del codice penale, che introdurrebbe la presunzione di legittimità della legittima difesa laddove essa sia stata data in risposta all’aggressione che sia stata “commessa in tempo di notte ovvero reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose o minaccia o con inganno”.

I problemi della nuova legittima difesa

La nuova disciplina comporterebbe qualche problema. Per esempio, come dimostrare (processualmente) l’esistenza di un grave turbamento psichico e per di più imputabile all’aggressore?

Come stabilire un collegamento causale fra il turbamento e l’errore? Senza contare dell’ilarità che ha scatenato la proposta della legittima difesa notturna; come valutarla nei c.d. casi limite? Come capiamo, questa proposta mostra troppi lati esposti alla sensibilità ed alla discrezionalità del giudice, per questo il dibattito sulla legittima difesa e sul bilanciamento degli interessi non accenna a spegnersi.

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