sicurezza aziendale

Nella normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro, la figura dell’RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) è più antica rispetto ad altre figure.

L’RLS, assieme al RSPP, rientra nel novero dei soggetti che per legge collaborano con il datore di lavoro per studiare i rischi presenti in azienda, allo scopo di minimizzarli e di prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali.

L’RLS è previsto già dalla legge 626/1994, poi rinnovata dal Decreto Legislativo 81/2008 (conosciuto anche col nome di Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Proprio quest’ultima normativa ha esteso la figura del RLS a tutte le aziende, obbligatoriamente. Questa figura è fondamentale nell’ambito del discorso della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

L’RLS infatti è colui che deve gestire i rapporti diretti con i lavoratori per tutte le questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro; si tratta quindi di quell’anello di congiunzione fra i lavoratori ed il datore di lavoro per garantire che la sicurezza sia effettivamente presa in considerazione.

Non a caso, la legge 81/08, all’articolo 2, specifica che il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura eletta direttamente da questi ultimi per rappresentarli in tutte le circostanze che riguardino la sicurezza sul lavoro e la salute. Non ci stupiamo quindi se l’RLS è considerato dalla legge una figura importantissima.

RLS: i requisiti e come viene eletto

L’RLS, ai sensi della legge, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la salute in azienda.

Questo soggetto viene eletto o designato per la rappresentanza dei lavoratori. Il sistema di designazione di questo soggetto varia a seconda delle dimensioni dell’azienda.

Nelle aziende che abbiano meno di quindici dipendenti, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori: le norme da seguire, in questo caso, sono quelle degli accordi sindacali.

In questo caso tutti i lavoratori possono essere eletti come RLS, tranne quelli in prova, quelli con un contratto di formazione professionale o a tempo determinato e gli apprendisti. Una volta eletto l’RLS, questo resta in carica tre anni (con possibilità di essere rieletto) ed il datore di lavoro deve comunicare le sue generalità all’INAIL e a tutti i dipendenti.

Nelle aziende con più di quindici dipendenti, invece, il RLS viene eletto dai lavoratori per mezzo però delle rappresentanze sindacali aziendali che fungono fa intermediari.

In ogni azienda deve esserci minimo un RLS, ma possono essercene anche di più.

Nelle aziende fino a 200 lavoratori ne è sufficiente uno, in quelle da 201 a 1000 lavoratori ne servono tre, per le aziende con oltre mille lavoratori, invece, ne vengono eletti sei (ma il numero può cambiare in sede di contrattazione collettiva).

I compiti dell’RLS

Il ruolo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, come abbiamo detto, è fondamentale nel quadro della sicurezza sul lavoro. Il suo scopo è sostanzialmente quello di fungere da intermediario nel dialogo fra lavoratori e il datore di lavoro su temi importanti.

In particolare il RLS:

  • può accedere in tutti gli ambienti di lavoro dove si svolge l’attività;
  • deve essere sentito circa la valutazione dei rischi sul lavoro e la loro prevenzione;
  • deve anche essere sentito sulla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione;
  • deve essere consultato in merito alle attività di prevenzione antincendio, e sul primo soccorso;
  • può visionare tutta la documentazione aziendale sui rischi (DVR);
  • può indicare delle norme integrative per tutelare meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • partecipa alla riunione annuale dell’azienda;
  • ha il compito di riferire al responsabile dell’azienda eventuali rischi incontrati nell’attività lavorativa;
  • può proporre interventi di prevenzione dei rischi;
  • se ci sono delle controversie su questi temi, l’RLS può rivolgersi alle autorità competenti. Le autorità competenti in questione, laddove l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano sufficienti a prevenire i rischi, sono i Vigili del Fuoco, l’organo di Vigilanza dell’ASL, la direzione provinciale del Lavoro, la protezione civile.

È bene sottolineare un aspetto fondamentale della disciplina di questa figura. L’RLS è un lavoratore a tutti gli effetti, e quindi non ha una responsabilità in ambito di mancata prevenzione dei rischi sul luogo del lavoro. Non a caso non sono previste sanzioni verso la sua figura.

Il compito dell’RLS è molto importante, ed è quello di sollecitare il datore di lavoro circa l’esigenza di nuove misure di sicurezza, di riportare osservazioni e critiche dei lavoratori. È a tutti gli effetti, come da nome, un rappresentante dei lavoratori nel tema specifico della sicurezza e della tutela della loro salute.

Se i lavoratori vogliono far presente alcuni rischi che hanno riscontrato, possono rivolgersi a lui. L’RLS ha il compito di rivolgersi poi al datore di lavoro ed agli altri organi incaricati di curarsi della sicurezza dei lavoratori allo scopo di sollecitare un intervento in proposito.

Un fondamentale interlocutore fra lavoratori e azienda

Dal punto di vista pratico, l’RLS, rappresentando i lavoratori, è quel soggetto che fa sì che la disciplina in tema di sicurezza sul lavoro non sia un semplice pro forma da parte dell’azienda, ma venga effettivamente concretizzata e possa essere integrata e modificata in caso di particolari esigenze dei lavoratori.

Questo soggetto ha il fondamentale compito di esporre il punto di vista dei lavoratori in merito alla loro salute e sicurezza; è insomma il controllore del sistema di funzionamento della sicurezza e della prevenzione all’interno dell’azienda, e allo stesso tempo un organo promotore del suo miglioramento, laddove necessario.

Dato che proprio i lavoratori possono rendersi conto, meglio di chiunque altro, del fatto che esistano rischi specifici e falle nella sicurezza dell’azienda, essi possono contare su questa figura che ha il dovere di sollecitare l’intervento della direzione aziendale su questo tema.

Inoltre esso è un organo di controllo dell’applicazione della normativa sulla sicurezza, della sua efficienza, del rispetto dei patti che si sono raggiunti nel corso della riunione periodica, ed anche del rispetto da parte di ogni soggetto responsabile della normativa aziendale.

Controllo, vigilanza, e promozione sono quindi i tre momenti fondanti della figura dell’RLS, che è chiamato a controllare i luoghi di lavoro, la documentazione aziendale compreso il fondamentale Documento di Valutazione dei Rischi che espone tutti i rischi lavorativi dell’azienda.

N.B: ringraziamo per la collaborazione, nella redazione di questo articolo approfondito, gli esperti di FtConsult.it, sperando che risulti un articolo esaustivo per questa importante figura aziendale.

Un pensiero su “RLS e sicurezza aziendale”
  1. Buongiorno.
    Quando l’RLS visita un cantiere aziendale,deve richiedere un mezzo aziendale o avvalersi del proprio ed ottenere un rimboso?

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